50a Legislatura (2015-2019) Consiglio degli Stati

L5

Protezione dei piccoli corsi d’acqua – Limite inferiore per la promozione dell’energia idroelettrica

Nell’art. 19 cpv. 5 della nuova legge sull’energia il Consiglio degli Stati ha stabilito con 26 voti contro 18 a 1 MW di potenza il limite inferiore per la partecipazione dell’energia idroelettrica al sistema di premi per l’immissione di elettricità. Una limitazione ragionevole sia dal punto di vista ecologico sia da quello economico, considerando il fatto che in Svizzera i corsi d’acqua, di importanza vitale per la biodiversità, sono già intensamente sfruttati. L’energia idroelettrica viene utilizzata e sviluppata da oltre 100 anni. I siti migliori sono sfruttati da tempo e quasi tutti i corsi d’acqua subiscono l’impatto negativo dello sfruttamento dell’energia idroelettrica. La costruzione di ulteriori centrali elettriche, in particolare se di dimensioni molto ridotte (<1 MW), è sempre più costosa ed è possibile solo grazie a sovvenzioni; i costi eccedono spesso i ricavi. Attualmente il 99% dell’energia elettrica di origine idraulica proviene da ca. 400 centrali >1 MW. Le più piccole (circa 900) producono l’1% dell’energia idroelettrica. Dal punto di vista della protezione della natura una limitazione di questo sviluppo dell’energia idroelettrica è urgente e non ha ripercussioni di nota sulla Strategia energetica 2050. Per garantire che nei progetti di piccole centrali idroelettriche le esigenze ecologiche vengano accertate in modo sufficientemente approfondito il limite inferiore dovrebbe essere fissato a 3 MW. Infatti l’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) è prescritto solo per centrali idroelettriche di potenza superiore a 3MW.

31.05.2016
Oggetto13.074
  • Gewässer

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